Quando si parla di gestione dei rifiuti bisogna stare molto attenti ad analizzare tutte le pratiche amministrative che ne derivano, compreso il registro di carico e scarico rifiuti, che viene gestito dalla Camera di Commercio competente e deve seguire le novità presenti nelle normative europee nella "gestione dei rifiuti".
Il registro di carico e scarico dei rifiuti è un’importante formulario in cui vengono segnati tutti i rifiuti che sono stati smaltiti durante l’anno.
Negli ultimi anni, dopo un periodo di stallo, le novità sui registri di carico sono diventate effettive grazie al Decreto Legge 125/2013, che riprende l’articolo 109, relativo nello specifico al registro e che obbliga per legge a tenerlo sempre aggiornato.
Obblighi nella gestione dei rifiuti
I soggetti tenuti alla compilazione e all’aggiornamento di tale registro sono:
- Le imprese che si occupano di rifiuti speciali non pericolosi relativi ad attività artigianali
- Tutti gli enti e le imprese che si occupano di rifiuti non pericolosi relativi a materiali per la depurazione delle acque
- Chi si occupa dello smaltimento e il recupero dei rifiuti
- I produttori che svolgono attività di riutilizzo e smaltimento dei rifiuti non classificati
- Chi si occupa di rifiuti urbani
Nel comma 1- bis invece vengono riportati i soggetti che sono esclusi da questo obbligo e nello specifico sono:
- Tutti gli enti che aderiscono al sistema SISTRI ( Sistema Controllo della Tracciabilità)
- Chi si occupa autonomamente (raccolta e trasporto) dei rifiuti speciali non pericolosi propri
- Tutti quelli che non fanno parte delle imprese e conservano tutte le schede del SISTRI relative alle schede rifiuti
Gestione dei rifiuti ed imprenditori agricoli
Un’altra categoria che viene analizzata riguardo la gestione dei rifiuti è quella degli imprenditori agricoli a cui viene chiesto di:
- Conservare per tre anni il Formulario per l’identificazione del rifiuto o la scheda SISTRI
- Tenere sempre per tre anni la scheda SISTRI, che viene rilasciata dal Consorzio della zona di competenza dell’azienda
La normativa rimane invariata rispetto al precedente Decreto Legge per ciò che riguarda la tempistica di registrazione:
- Entro 10 giorni lavorativi dall’avvio del carico e dall’inizio delle pratiche di smaltimento (produttori iniziali)
- Entro 10 giorni lavorativi per i prodotti che vengono riutilizzati senza subire alcun trattamento (aziende che “preparano” i rifiuti per il riciclo)
- Entro 2 giorni lavorativi le aziende che si occupano del trattamento dei rifiuti