Il testamento olografo: le tre regole di validità
Alla morte di un caro purtroppo seguono sempre molte lungaggini burocratiche. In primis bisogna organizzare il funerale, scegliere fra sepoltura o cremazione Roma; poi bisogna decidere cosa fare degli oggetti personali del defunti, cosa che si accompagna molto spesso alla pesante faccenda da gestire che è l’eredità. Più di una famiglia è stata attraversata dalla tempesta seguita alla divisione dei beni del defunto, per questo è buona pratica sistemare le faccende “terrene” prima di andarsene.
La successione
Vi sono due tipi di successione. Quella tramite testamento, ossia quando lo scomparso redige, in piene facoltà mentali, un documento indicando quali delle sue proprietà passano a chi; e quella legittima, che si verifica nel caso in cui il defunto non abbia lasciato scritto nessun testamento contenente le sue volontà riguardo al suo patrimonio. In questo caso il patrimonio in questione verrà diviso tra tutti i suoi familiari.
La più diffusa è sicuramente quella testamentaria, soprattutto nel caso in cui il defunto abbia un patrimonio ingente da dover dividere. All’interno del codice civile sono presenti due forme di testamento, la prima è di tipo olografo, la seconda è invece il testamento per atto di notaio, che può essere segreto o pubblico. Il secondo tipo di testamento è stipulato in presenza di un notaio e generalmente è la forma più semplice e chiara per capire come suddividere il patrimonio del defunto. Il testamento olografo è scritto di proprio pugno direttamente dal testatore, quest’ultimo però deve essere redatto seguendo alcuni rigidi criteri, in assenza anche di solamente uno di questi il testamento può essere considerato nullo.
I criteri di autenticità del testamento olografo
I criteri per poter ritenere autentico e valido un testamento sono tre. La scrittura autografa, è il primo. Tutto il testo deve essere redatto di pugno senza l’ausilio di altri mezzi. Può essere scritto con qualsiasi mezzo, penna, carbone, gesso e su qualunque materia come carta, stoffa, legno, pietra; può anche contenere segni geometrici, essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”, purchè conosciute dall’autore; assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore. Il secondo elemento imprescindibile è la data, il testo infatti deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto. La sottoscrizione, ossia la firma, è il terzo requisito e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore.